TESTO
del disegno di legge n. 1638
TESTO
della Commissione

Art. 8.
(Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale).

Art. 16.
(Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale).

      1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      1. Identico:

      «Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e

      «Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, di


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268-quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti da segreto».
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies del presente codice, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti da segreto.
 

      2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti da segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti da segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».

 

Art. 17.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale).
 

      1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

 

          «f-bis) delitti di riciclaggio previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale».

 

Art. 18.
(Modifica all'articolo 431 del codice di procedura penale).
 

      1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

 

          «h-bis) il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4».